Cancellata, invece,la norma che consentiva la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali in mancanza di appositi parcheggi, se non recavano intralcio ai pedoni e disabili. Disco roso anche alla possibilità di trasportare i bambini (tra i 5 e i 12 anni) con soggiolino sui motocicli e all'obbligo di caschetto per i conducenti di bici con meno di 14 anni.
Si riducono a 90 giorni (dagli attuali 150) i tempi di notifica delle multe e per chi commette infrazioni diventa sempre più difficile riacquistare i punti persi: per riottenerne 6 (9, per chi ha una patente professionale) sarà infatti necessario una prova d'esame. Riscritta la normativa sugli etilometri nei locali e sugli "happy hours" e dal 2011-2012, nelle scuole si studierà una nuova materia: la sicurezza stradale.
Ecco, comunque, l'abc completo, di tutte le novità in arrivo, che modificano 80 articoli del codice della strada.
Accertamenti medici per il rilascio
della patente (articolo 23, commi da 1 a 5). Si interviene
sulla disciplina relativa ai requisiti fisici e psichici per il
coneguimento della patente di guida. Al primo rilascio della patente,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il
non abuso di alcol o droghe (alcoltest e drug test). Identica
certificazione è richiesta al rinnovo per i conducenti
professionali. Sono compresi nell'obbligo anche i patentini filoviari.
La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi e analoga
certificazione va presentata anche in caso di revisione. In caso,
invece, di guida in stato di ebbrezza, il prefetto potrà
richiedere la visita medica. Gli accertamenti sanitari per il
conseguimento della patente possono essere effettuati da personale
medico militare, anche in quiescenza, e dai medici abilitati, anche
dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni, a patto di aver
svolto tale attività negli ultimi 10 anni o di aver fatto
parte delle commissioni medico locali per almeno 5 anni.
Agevolazioni fiscali per disabili
(articolo 61). Soppressa la norma che prevedeva
agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli fino a 3.000 centimetri
cubici (finora i benefici spettavano fino a 2.800). L'onere previsto
era di 1,2 milioni di euro nel 2010 e 3 milioni a decorrere dal 2011.
Alcol e droga alla guida (articolo 34). Arriva una vera e propria stretta per chi entra in macchina dopo aver alzato il gomito o assunto qualche pasticca di troppo. Per chi viene trovato con tasso alcolico compreso fra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue la sanzione amministrativa va da 500 a 2mila euro. Se si provoca un incidente stradale, le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni se il conducente ha provocato un incidente. Pene alternative al carcere per i conducenti fermati in stato di ebbrezza, che non abbiano provocato incidenti: su richiesta al prefetto la pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, per non più di una volta, con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. La durata è pari alla sanzione detentiva irrogata e alla conversione della pena pecuniaria che vale 250 euro per giorno di lavoro. Divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per chi ha meno di 21 anni o ha conseguito la patente da meno di 3 anni. Dovrà essere, sempre, perfettamente "sobrio", altrimenti paga fino a 624 euro (che raddoppia in caso di incidente), con revoca della patente e confisca del mezzo, nei casi più gravi. Se il tasso alcolemico risulta tra lo 0.5 g/l e lo 0,8 g/l le pene sono aumentate di un terzo. Alcol zero, pure, per i guidatori professionali e i conducenti di veicoli per il trasporto di persone o cose con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: se vengono "beccati", le sanzioni raddoppiano. Salta invece la norma che se la guida in stato di ebbrezza avviene dopo le ore 22 e prima delle ore 7, fa scattare l'aumento di un terzo delle sanzioni. Pene severe poi se si guida dopo aver assunto droga: multa fino a 6mila euro, arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni. Se si provoca un incidente, scatta anche la revoca della patente. Tutte queste novità entrano in vigore subito.
Aree di servizio, vietata di notte la
vendita di alcolici (articolo 54). Nelle aree di servizio
autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di
bevande superalcoliche dalle 22 alle 6. La violazione delle norme
è punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 7mila
euro. Nelle stesse aree è vietata la somministrazione di
bevande alcoliche dalle 2 alle 7: il mancato rispetto della norma
è punito con una sanzione da 3.500 a 10.500 euro. Se nel
biennio viene reiterata una di queste violazioni il prefetto dispone la
sospensione della licenza relativa alla somministrazione di alcolici e
superalcolici per 30 giorni.
Attività professionali
sicure (articoli 51 e 52). Previsto che per l'esercizio
dell'attività professionale di trasporto su strada di
persone e cose debba essere prodotta una certificazione con cui si
esclude che l'interessato faccia uso di alcol e stupefacenti. Si
stabilisce, poi, che in caso di incidenti mortali o con lesioni
personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla
guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente
di guida di categoria C o C+E, sia immediatamente disposta la verifica
presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il
proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle
norme sulla sicurezza della circolazione stradale. Viene soppressa,
invece, la norma che prevedeva che servissero almeno 21 anni per
guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è
richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, a condizione di
aver seguito il corso di formazione iniziale accelerato. Attualmente,
quindi, il limite resta fissato in 18 anni. Il Senato ha poi introdotto
una disposizione che prevede che può conseguire la patente
di guida italiana il dipendente di un'impresa di autotrasporto di
persone o di cose avente sede in Italia e titolare di carta di
qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria
residenza in Italia da oltre un anno.
Attraversamento dei pedoni (articolo
35). In assenza di agenti o semafori i conducenti devono
fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare
la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni
che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i
conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova
un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il
passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente
le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di
fuori delle strisce pedonali.
Autotrasportatori (articoli 31 e 39).
Riviste le sanzioni per i conducenti alla guida di autoveicoli per il
trasporto di persone o cose che superano la durata dei periodi di guida
prescritti o non osservano le disposizioni sul riposo giornaliero.
Riscritta la normativa alla luce dei regolamenti Ue. Tra le
novità in arrivo più cura nella tenuta (ed
esibizione) dei registi e delle copie dell'orario di servizio e dei
documenti di viaggio per trasporti professionali. Inoltre, il
conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti (o non
rispetta i periodi di riposo giornaliero) paga una multa da 38 a 152
euro. Prevista anche la revoca (oggi solo sospensione) per chi inverte
il senso di marcia contrario a quello previsto su autostrade e strade
extraurbane. Si stabilisce poi la possibilità, per gli
autotrasportatori italiani, di effettuare immediatamente nelle mani
dell'agente accertatore il pagamento in musura ridotta della sanzione
per evitare il fermo ammininistrativo del veicolo (come già
avviene oggi per le targhe EE).
Autovelox anche a noleggio (articolo
63). Agli enti locali è consentito acquisire
autovelox anche a noleggio a canone fisso.
Bambini in moto (articolo 28).
Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12
anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con
appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta
in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il
trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo
stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo.
Cabotaggio (articolo 53).
Si stabilisce che qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui
trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni nazionali e
comunitarie, vada incontro a una multa fino a 15mila euro,
nonché al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
3 mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di
6 mesi.
Casco elettronico e scatola nera (articolo 50). Viene specificato che il casco elettronico per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e la scatola nera sugli autoveicoli vengono introdotti in via sperimentale.
Casco in bici e cinture di sicurezza
sulle minicar (articolo 29). Salta la norma sul casco in
bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino
a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei
centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e
fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o
bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole
entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia,
anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati
rispettando le nuove norme Ue. D'ora in poi, anche conducenti e
passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè
i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o
pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.
Sono, invece, esentati dagli obblighi di uso delle cinture di sicurezza
e dei sistemi di ritenuta per bambini i conducenti dei veicoli con
allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e
dei veicoli a uso speciale, quando, però, sono impiegati in
attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri
abitati, comprese le zone industriali e artigianali.
Comitato sicurezza stradale (articolo
47). È istituito un comitato per l'indirizzo e
il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza
stradale presso il ministero delle Infrastrutture.
Competizioni sportive su strada
(articolo 3). Arriva una deroga al divieto di
circolazione per i veicoli ai quali siano state apportare modifiche
alle caratteristiche costruttive. La deroga si applica ai veicoli che
partecipano alle competizioni motoristiche sportive su strada,
limitatamente - però - agli spostamenti all'interno del
percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario agli
spostamenti. Rimane fermo, tuttavia, l'obbligo di assicurazione di
responsabilità civile.
Confisca e fermo veicoli (articolo
46). Riscritto il procedimento di attuazione della
confisca e del fermo conseguenti a ipotesi di reato. Tra le
novità, la previsione che l'agente o l'organo accertatore
della violazione proceda immediatamente al sequestro. Prevista, poi, la
restituzione ai proprietari dei ciclomotori confiscati per violazione
per le quali attualmente non prevista la confisca, previo,
però, pagamento delle spese di recupero, trasporto, custodia.
Destinazione proventi multe (articolo
42). Dovranno servire per la manutenzione delle strade, il
potenziamento della segnaletica, il finanziamento dei controlli e
accertamento della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti. Una quota parte delle maggiori entrate andranno
per il 25% al ministero dei Trasporti, il 10% al Viminale per
l'acquisto di automezzi. Altro 5%, sempre al Viminale, per gli
accertamenti sulle strade, e ulteriore 5%, per garantire la piena
funzionalità degli organi di polizia stradale. Il 5%,
sarà dirottato invece a Viale Trastevere, al ministero
dell'Istruzione, per promuovere programmi di sicurezza stradale in
classe.
Documenti di circolazione (articolo
33). Il conducente professionale deve avere sempre con
sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di
qualificazione del conducente e il certificato di idoneità,
se prescritti.
Duplicato carta di circolazione
(articolo 13). Un decreto del ministero dei Trasporti
dovrà stabilire il procedimento di rilascio, attraverso il
proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione,
con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa. Tale
procedura si potrà applicare anche ai duplicati per
smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.
Educazione stradale in classe
(articolo 46-bis). Dall'anno scolastico 2011-2012, il
ministero dell'Istruzione predispone programmi di educazione stradale
(a saldi erariali invariati).
Esami di guida e autoscuole (articolo
20). La prova pratica di guida non può essere
sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del
foglio rosa e, in caso di esito negativo, si potrà ripetere,
nel limite di validità del predetto foglio rosa, per una
volta soltanto. Per il rilascio del foglio rosa bisognerà,
pure, aver superato una prova di controllo delle cognizioni, che deve
avvenire entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente. Previsto, anche, che l'aspirante al
conseguimento della patente di guida di categoria B debba effettuare
esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato. Per aprire un'autoscuola, poi, servono, tra l'altro,
insegnanti di teoria e pratica, con almeno un'esperienza maturata negli
ultimi 5 anni. Bisognerà, poi, svolgere attività
di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente. In via transitoria, si stabilisce, tuttavia, che
per le autoscuole che attualmente svolgono la formazione soltanto per
il conseguimento delle patenti A e B, tale obbligo si applichi a
decorrere dalla prima variazione nella titolarità
dell'autoscuola. Alle province il compito di vigilare.
L'attività di autoscuola non può essere,
comunque, iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
richiesti e tale verifica va ripetuta con cadenza - almeno - triennale.
Estratto dei documenti di
circolazione o di guida (articolo 10). Si prevede che la
ricevuta rilasciata dalle società di consulenza
automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione
o di guida, sostituisca tali documenti per un periodo massimo di 30
giorni. Tale ricevuta non è rinnovabile, né
reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in
cui ne sussistano le condizioni. Spetterà al ministro dei
Trasporti definire le nuove caratteristiche delle ricevute in questione
e le regole tecniche per il loro rilascio.
Etilometri nei locali e "Happy hours"
(articolo 55). Divieto di vendita e somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle
ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore
chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico
e tabelle illustrative dei danni che fa l'alcol. Si precisa che si
tratta di un "obbligo" per tutti i locali, anche bar, alberghi,
ristoranti che proseguono l'attività dopo le ore 24. La
sanzione pecuniaria varia da 300 a 1.200 euro. Il sindaco
può consentire una deroga ma solo 2 volte l'anno (notte del
15 agosto e del 31 dicembre). Per gli esercizi "di vicinato" la vendita
è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Si prevede poi che i
concessionari demaniali di spiagge possano organizzare "happy hours",
con somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 17 alle ore 20,
dietro autorizzazione della commissione tecnica di pubblico spettaclo
(con decorrenza dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della
legge). Se non si rispettano le regole, scatta una sanzione pecuniare
che può arrivare fino a 20mila euro, più la
sospensione da 7 a 30 giorni dell'attività, in caso di
recidiva (3 casi nel biennio).
Farmaci pericolosi per la guida
(articolo 56). Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il ministero del Welfare dovrà individuare
(e successivamente tenere aggiornato) un elenco di farmaci che
producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei
natanti. Tali farmaci dovranno riportare sulle confezioni esterne o sui
contenitori un pittogramma che indichi in modo ben visibile la
pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del
medicinale e le avvertenze di pericolo. Se ci si scorderà di
mettere il pittogramma il titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del farmaco sarà soggetto a una multa che
può arrivare fino a 25mila euro.
Guida accompagnata a 17 anni
(articolo 16, comma 1). Si introduce una nuova normativa
sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e
siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con
l'assistenza di un adulto, alle seguenti condizioni: a) che il minore
sia accompagnato da un conducente titolare di patente B da almeno 10
anni e b) che sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte del
ministero, su istanza del genitore o dell'eventuale rappresentante
legale. In strada, si dovranno rispettare i limiti di
velocità previsti per i primi 3 anni dal conseguimento della
patente, 100 Km/h, per le autostrade e 90 Km/h, per le strade
extraurbane principali. In caso di guida accompagnata a 17 anni,
l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni
pecuniarie in solido con il genitore o chi esercita
l'autorità parentale o con il tutore del conducente
minorenne. Qualora, poi, il conducente commetta violazioni che portano
alla sospensione o alla revoca della patente, al minore viene revocata
l'autorizzazione alla guida accompagnata e l'impossibilità
di conseguirne di nuovo un'altra. Le medesime sanzioni si applicheranno
anche se il minore viene pizzicato alla guida senza accompagnatore.
Innalzata a 68 anni l'età
per condurre bus e autocarri (articolo 16, comma 2). Si
prevede un aumento dell'età per trasportare persone e merci
fino a 68 anni (oggi, 65). Arriva anche la facoltà di
guidare oltre gli 80 anni a seguito del superamento di visita medica
specialistica biennale (requisiti fisico-psichici) di fronte alla
commissione medica locale.
Invalidi (articolo 59).
I relativi contrassegni devono essere esposti sui veicoli. Il
contrassegno non può contenere diciture dalla quali
può individuarsi la persona fisica interessata.
Licenziamento autisti ubriachi
(articolo 45, comma 1). Sarà considerata
giusta causa di licenziamento dei conducenti la revoca della patente
disposta a seguito di guida sotto l'influsso di alcool.
Macchine agricole (articolo 15). Sale
automaticamente da uno a 2 anni la validità
dell'autorizzazione per le macchine agricole che per
necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle
previste dalla legge. A beneficiarne, tutte le autorizzazioni
rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Raddoppiano, però, imposta di bollo e, ove previsti, gli
eventuali indennizzi relativi alla maggiore usura delle strade
conseguente al transito di veicoli eccezionali. Previsto, anche, che il
Governo introduca la previsione che le attrezzature delle macchine
agricole possano essere utilizzate, anche, per le attività
di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le relative
modalità.
Macchinette di bambini e invalidi
(articolo 8). Non rientrano nella definizione di veicolo
(e quindi non sono soggette alle norme del Codice della Strada), le
macchinette dei bambini e quelle a uso degli invalidi che, secondo la
normativa comunitaria, vengono annoverate fra gli ausili medici, anche
se con motore. Si prevede, poi, che la circolazione delle macchine per
uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai
pedoni, già consentita dal Codice della Strada, debba,
comunque, ora, avvenire «secondo le modalità
stabilite dagli enti proprietari delle strade».
Modifiche ciclomotori (articolo 14).
Sanzioni in salita (da 779 a 3.119 euro, oggi da 78 a 311) per chi
modifica i ciclomotori per aumentarne la velocità. Chi
circola, invece, con un ciclomotore non più rispondente alle
caratteristiche o che sviluppi velocità superiore a quella
prevista paga da 389 a 1.559 euro. Giro di vite, pure, su chi fabbrica,
produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppano una
velocità superiore ai 45 Km/h, che dovrà pagare
da mille a 4mila euro (oggi, da 78 a 311) Aumenta, anche, (portandola
da 78 a 311 euro) la sanzione per chi circola con un ciclomotore munito
di targa i cui dati non siano chiaramente visibili. Non ci
sarà spazio per vacatio legis. Vale a dire, queste norme
entreranno in vigore da subito, cioè il giorno successivo a
quello della pubblicazione in Gazzetta. Previsto, infine, un decreto
ministeriale che definisce un calendario per l'attribuzione del
certificato di circolazione e della targa a tutti i ciclomotori in
circolazione.
Monitoraggio incidentalità
stradale (articolo 57). Polizia ed enti locali dovranno
trasmettere, in via telematica, ai Trasporti tutti i dati relativi a
incidenti stradali. È autorizzata una spesa di 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Motore acceso quando il veicolo
è in sosta (articolo 27). Ripristinato il
divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo.
È stato però eliminato il riferimento al divieto
in caso di sola fermata del veicolo. Viene invece cancellata la norma
che consentiva la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno
delle aree pedonali in mancanza di appositi parcheggi, se non recavano
intralcio ai pedoni e disabili.
Multe a rate (articolo 40).
Rateizzabili le multe a partire da 200 euro, in rate mensili da 100
euro, (prima il tetto era di 400 euro), a patto che si abbia un
reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a
10.628,16 euro.
Neopatentati (articolo 18).
Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida
per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55
kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale
i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre
fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di
categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8
posti a sedere oltre al conducente).
Niente minicar senza patente
(articolo 45, comma 2). Chi ha subito il ritiro della
patente non può condurre ciclomotori e microcar e non
può conseguire il certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori.
No alla patente per chi importa,
acquista o riceve droga (articolo 19). Si prevede che tra
i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano
compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano,
acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze
stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati
per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze
stupefacenti, o consistenti in violazioni del Codice della strada.
Scatterà il ritiro a vita della patente (qualsiasi
categoria) a chi sia stata revocata per la seconda volta la patente per
il reato di omicidio colposo.
Notifica multe (articolo 38).
I verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada
devono essere notificati entro 90 giorni (e non più entro
gli attuali 150 giorni). Quando il verbale è contestato
immediatamente al trasgressore il verbale deve essere notificato al
proprietario del veicolo, all'usufruttuario, all'acquirente con patto
di riservato dominio o all'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria entro 100 giorni dalla violazione. La contestazione
immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi
di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade
riservate. Inoltre, per semafori e accessi a ztl non è
necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se
l'accertamento avviene tramite dispositivi o apparecchi omologati o con
funzionamento automatico. Saranno i prefetti, poi, a essere compententi
a individuare i tratti stradali fuori dai centri abitati dove
posizionare gli impianti di rilevazione automatica delle violazioni.
Obbligo di lenti o apparecchi per la
guida (articolo 30). Obbligo di usare lenti o apparecchi
per la guida, se prescritti, per i titolari di patente di guida o di
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (il
cosiddetto patentino). Tale obbligo è quindi esteso anche a
ciclomotori e minicar ed entra in vigore subito.
Patenti estere (articolo 24).
Previste pene pecuniarie per chi, trascorso più di un anno
dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidi con
patenti rilasciate da uno Stato estero non più in corso di
validità (le multe sono salate: da 2.257 euro a 9.032, oltre
al fermo amministrativo di 3 mesi). Giro di vite analogo per il
guidatori professionali.
Patentino per i motorini (articolo
17). D'ora in avanti, nell'ambito dei corsi di
preparazione per far guidare il motorino ai 14enni,
bisognerà svolgere una lezione teorica di almeno un'ora,
volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei
ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, sempre ai fini del rilascio
del patentino, bisognerà aver superato tutti gli esami e le
prove teoriche previste, anche, previa attività di
formazione, e una prova pratica di guida del ciclomotore. Quest'ultima,
però, scatterà a decorrere dal 19 gennaio 2011,
una volta che sarà recepita la normativa europea (Direttiva
2006/126/Ce) sulla patente di guida.
Permesso di guida a ore (articolo 44).
Chi ha subito il ritiro della patente può ottenere dal
prefetto un permesso di guida a ore, al massimo di 3 ore giornaliere
per documentate ragioni di lavoro o per motivi sociali. Il periodo di
sospensione della patente viene aumentato delle ore nelle quali
è stata consentita la guida.
Pneumatici da neve "sicuri" (articolo
1, commi da 1 a 4). Spetterà al ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti prevedere l'obbligo che i pneumatici
montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e
filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa
comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente
sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di
efficienza. Bisognerà, poi, che tutti i veicoli, anche
atipici, (a esclusione, però, di quelli da città,
ultraleggeri, micro veicoli ad alimentazione elettrica e veicoli
ibridi) siano muniti (o, almeno, abbiano a bordo) mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o
su ghiaccio. Ci saranno sanzioni amministrative (pecuniarie) da 779
fino a 3.119 euro per chiunque importi, produca per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializzi
pneumatici, sistemi, componenti o entità tecniche dei
veicoli di tipo non omologato o privi della richiesta marcatura. Oltre,
ovviamente, al sequestro e alla successiva confisca degli eventuali
pezzi irregolari.
Proventi multe superamento limiti velocità (articolo 25). I proventi delle multe per eccesso di velocità, al netto delle spese, sono attribuiti al 50% all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento (proventi da impiegarsi nella regione in cui è avvenuto l'accertamento) e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune. La disposizione non si applica alle strade affidate in concessione. Gli enti devono destinare le quote dei proventi per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, comprese segnaletica e barriere, e di impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni. L'ente deve trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno una relazione al ministero delle Infrastrutture indicando l'ammontare complessivo dei proventi e gli interventi realizzati. La percentuale dei proventi è ridotta del