1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ?
2. Per guidare una moto quale patente devo possedere ?
3. A quale età posso prendere la patente B ?
4. A quale età posso prendere la patente A ?
5. Cosa devo fare per prendere la patente A o B ?
6. Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino straniero?
7. In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B?
8. Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica dell’esame per la patente A o B ?
9. Come si svolge l’esame per la patente B ?
10. Come si svolge l’esame per la patente A ?
11. Sono previste limitazioni per chi è neopatentato ?
13. Come posso conseguire la patente C e D ?
14. Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali è richiesta la patente C ?
15. E’ possibile pagare i bollettini e scaricare la modulistica on line per le varie pratiche ?
17. Come presentare una richiesta alla motorizzazione se non posso andare personalmente?
1.
Quali veicoli posso guidare con la patente B ?
Con la patente B è possibile guidare:
• autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove
posti a sedere totali, compreso quello del conducente
• autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non
sia superiore a 750 kg
• autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale
non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare
quello dell’autoveicolo a vuoto
• motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e
potenza fino a 11 Kw
• tricicli e quadricicli
In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg).
2.
Per guidare una moto quale patente devo possedere ?
E’ necessario avere la patente A. Con la
patente B, invece, si possono condurre solo moto di cilindrata fino a
125 cc e di potenza fino a 11 kw.
3.
A quale età posso prendere la patente B ?
Si può prendere la patente B dopo aver
compiuto 18 anni.
4.
A quale età posso prendere la patente A ?
A 16 anni è possibile prendere la patente
cosiddetta “A1” che consente di guidare moto di
cilindrata fino a 125 cc e di potenza fino a 11 kw.
A 18 è possibile prendere la patente cosiddetta “A
ad accesso graduale”, che abilita alla guida di moto di
potenza fino a 25 kw e con rapporto potenza/peso (kw/kg) fino a 0,16.
Per poter condurre moto di qualsiasi cilindrata e potenza è
necessario avere 20 anni ed aver conseguito da due anni la patente
“A ad accesso graduale” oppure aver compiuto 21
anni.
5.
Cosa devo fare per prendere la patente A o B ?
Per prendere la patente occorre presentare domanda ad un
ufficio della motorizzazione e quindi sostenere un esame di teoria ed
uno di pratica di guida.
Nel dettaglio la procedura prevede:
• pagamento di € 14,62 sul c/c 4028
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e
gli uffici motorizzazione)
• pagamento di € 15,00 sul c/c 9001
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e
gli uffici motorizzazione)
• visita medica presso una delle autorità
sanitarie previste dall’art. 119 del Codice della strada.
Deve inoltre essere presentata una domanda ad un ufficio della
motorizzazione utilizzando l’apposito modulo, il
“TT2112”, in distribuzione presso gli uffici.
Al modulo compilato occorre allegare:
• le attestazioni dei due pagamenti effettuati
• il certificato della visita medica, in bollo e con
data non anteriore a 6 mesi
• 2 foto recenti in formato tessera, di cui una
autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata l’attestazione di un ulteriore versamento di € 14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
Documentazione aggiuntiva è prevista per le domande presentate da minorenni per la patente di categoria A1. In questo caso è necessario esibire un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore, ad esempio il genitore, relativa alla residenza del candidato.
A chi ha fatto domanda e, in base alla visita medica, risulta
in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è
rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida, chiamata
“foglio rosa”. L’autorizzazione
è valida 6 mesi e consente di esercitarsi su veicoli per i
quali è stata richiesta la patente.
Occorre quindi prenotare l’esame presso l’ufficio
della motorizzazione dove è stata fatta la domanda.
6.
Cosa devo fare per prendere la patente A o B se sono un cittadino
straniero?
I cittadini extracomunitari, al momento della domanda,
devono portare in visione il permesso di soggiorno in corso di
validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di primo
rilascio del documento. Questo documento dovrà essere
esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
Per i cittadini comunitari residenti in Italia
è sufficiente l'iscrizione nell'anagrafe del Comune
di residenza.
7.
In cosa consiste l’esame per conseguire la patente A o B ?
L’esame consiste in una prova di teoria ed in
una prova pratica di guida. Può essere sostenuto non prima
di un mese dalla data di presentazione della domanda ed entro i 6 mesi
di validità del "foglio rosa": in questo periodo
è possibile ripetere una sola volta una delle due prove
d'esame.
Chi ha la patente di categoria A1 o A e vuole conseguire la patente B
non deve sostenere l’esame di teoria. Analogamente
l’esame di teoria per la patente A non deve essere sostenuto
da chi ha la patente di categoria B.
Se non si supera la prova pratica e il "foglio rosa" è
scaduto, saranno restituiti al candidato l’ultima
attestazione del versamento ed il certificato medico, se ancora valido,
che potranno essere riutilizzati per successive richieste.
Se si supera la prova pratica la patente viene rilasciata
immediatamente.
8.
Come mi posso esercitare per prepararmi alla prova pratica
dell’esame per la patente A o B ?
Per la patente B è possibile esercitarsi alla
guida purché a fianco del guidatore si trovi, in funzione di
istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, con
patente valida per la stessa categoria conseguita da almeno 10 anni o
con patente valida per la categoria superiore.
Se il veicolo non ha i doppi comandi, chi affianca il guidatore non
deve avere età superiore a 60 anni.
Sugli autoveicoli per le esercitazioni, nella parte anteriore e
posteriore, deve essere esposto un contrassegno con la lettera
“P”, maiuscola, di colore nero su fondo bianco
retroriflettente.
Per la patente A le esercitazioni sono consentite in luoghi poco
frequentati.
9.
Come si svolge l’esame per la patente B?
L’esame consiste in una prova di teoria e in
una prova pratica di guida.
La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla:
sono consentiti al massimo 4 errori.
La prova pratica deve essere sostenuta con un veicolo dotato di doppi
comandi.
10.
Come si svolge l’esame per la patente A?
L’esame consiste in una prova di teoria e in
una prova pratica di guida.
La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla:
sono consentiti al massimo 4 errori.
La prova pratica prevede diverse modalità a seconda del tipo
di patente e dell’età:
Tra i 16 ed i 18 anni deve essere usata una moto di cilindrata fino a
125 cc e 11kw di potenza (patente categoria A1).
Per chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 21 anni
non compiuti è necessario utilizzare una moto di potenza
uguale o inferiore a 25 kw, non inferiore a 120 cc di cilindrata e che
raggiunga la velocità di almeno 100 km/h (patente A
“ad accesso graduale”)
I candidati di età superiore ai 21 anni possono sostenere la
prova oltre che su una moto con le caratteristiche previste per la
patente A “ad accesso graduale”, anche su una moto
di potenza uguale o superiore a 35 kw (patente A “ad accesso
diretto”)
Se la prova pratica viene effettuata con un motociclo dotato di cambio
automatico questa circostanza viene annotata sulla patente limitandone
l'abilitazione ai soli motocicli con marcia automatica.
L'esame di guida prevede generalmente
due prove da sostenersi nell'arco della stessa giornata
La prima è una prova di abilità da effettuarsi in
area chiusa e prevede:
- Slalom
5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l’uno dall’altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall’altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile. - Otto
2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l’uno dall’altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.
Il candidato dovrà descrivere un “otto”, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all’interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti. - Passaggio in corridoio stretto
Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all’altezza dei coni più 30 centimetri.
Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità. - Frenatura
Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l’asse di questo coincida con l’asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l’allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall’inizio della base di 25 metri, deve passare in seconda marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
La seconda prova viene effettuata su strada e per questa prova il candidato deve mettere a disposizione dell'esaminatore un'auto con conducente per consentirgli di seguirlo.
11.
Sono previste limitazioni per chi è neopatentato ?
Per quanto riguarda la patente B, per i primi tre anni
dal conseguimento, non è consentito il superamento della
velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
Inoltre, per il primo anno, non è consentita la guida di
autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 kw per tonnellata. Questa limitazione si
applicherà a chi conseguirà la patente dal 1
gennaio 2010.
La data del 1 gennaio 2010 è stata fissata dall'art.24,
comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n.14.
Si tratta dell'ulteriore proroga di un termine, inizialmente previsto
al 1 febbraio 2008, poi spostato al 1 luglio 2008 (decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248 - articolo 22, comma 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) e successivamente
al 1 gennaio 2009 (decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 -
articolo 4, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129).
Non ci sono limitazioni per chi ha conseguito la patente A ad “accesso diretto”, cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza maggiore o uguale a 35 Kw.
Invece chi ha conseguito la patente A ad “accesso graduale” (cioè con prova pratica effettuata con moto di potenza inferiore o uguale a 25 Kw, 120 cc di cilindrata e che raggiunga la velocità di almeno 100 Km/h), per i primi due anni non può condurre motocicli di potenza superiore a 25 Kw e con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/Kg.
12.
Quale patente è necessaria per condurre mezzi pesanti e
autobus e quali i limiti di
età previsti ?
La patente D permette di condurre autoveicoli per il
trasporto di persone (autobus) con un numero di posti a sedere, escluso
il conducente, superiore a otto. Questo tipo di autoveicolo
può anche avere agganciato un rimorchio leggero.
Per sostenere l’esame per la patente D occorre essere
già in possesso della patente B ed aver compiuto 21 anni.
In più con la patente DE
è possibile guidare autoarticolati e autosnodati per il
trasporto di persone composti da una motrice rientrante tra quelle
della categoria D e da un rimorchio di massa massima autorizzata
superiore a 750 Kg.
La patente DE può essere conseguita per esame da conducenti
già in possesso della patente D che sostengono la prova di
guida su un autobus con rimorchio. Inoltre chi ha la patente CE e
sostiene l’esame per la patente D ottiene anche la patente DE.
Chi ha superato i 60 anni non può più guidare gli autoveicoli previsti dalla patente D e DE. Questo limite di età può essere elevato di anno in anno, fino a 65 anni, a seguito di una visita specialistica presso una commissione medica locale.
Con la patente C è possibile
guidare autoveicoli diversi da quelli che prevedono la patente D di
massa massima autorizzata superiore a 3500 Kg
Per sostenere l’esame per la patente C occorre essere
già in possesso della patente B.
La patente C viene rilasciata a
- 18 anni per guidare mezzi fino a 7500 Kg
- 21 anni o 18 se in possesso del certificato di abilitazione
professionale (C.A.P.) per condurre mezzi di peso superiore a 7500 Kg
In più con la patente CE, che può essere conseguita per esame da conducenti già in possesso di patente C, è possibile guidare autotreni ed autoarticolati composti da una motrice rientrante tra quelle della categoria C e da un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg.
Chi ha superato i 65 anni non può più guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate.
13.
Come posso conseguire la patente C e D ?
Per conseguire la patente C e D la procedura
è identica a quella prevista per le altre categorie di
patente (link faq), tranne che per la visita medica nella quale viene
effettuata la verifica dei tempi di reazione agli stimoli semplici e
complessi.
Inoltre è necessario possedere la patente B non scaduta di
validità da allegare in fotocopia fronte-retro in occasione
della presentazione della domanda e da esibire quando si sostiene
l’esame.
14.
Sono in possesso della patente D: posso guidare i veicoli per i quali
è richiesta la patente C ?
Dal 1 ottobre 2004, a seguito del recepimento di una nuova direttiva
comunitaria, chi consegue la patente D non ottiene automaticamente
anche la patente C.
Invece la patente D conseguita prima del 1 ottobre 2004 continua ad
abilitare alla guida dei veicoli previsti dalla patente C.
15.
E’ possibile pagare i bollettini e scaricare la modulistica
on line ?
Modulistica e pagamento dei bollettini sono alcune delle
pratiche che è possibile svolgere on line su “Il
portale dell’automobilista”, sito web
curato dal ministero dei Trasporti in collaborazione con Poste
italiane.
Il portale offre una serie di informazioni e servizi dedicati a diversi
tipi di utenti del ministero per il settore motorizzazione. Alcune
funzionalità sono a disposizione di tutti, altre richiedono
una registrazione gratuita.
Oltre a bollettini e modulistica, è possibile, ad esempio,
ottenere l’estratto conto dei punti patente, conoscere le
officine autorizzate per la revisione o esercitarsi
nell’esame per la patente tramite una simulazione dei quiz.
16.
Dove posso fare la visita medica per il rilascio del certificato
richiesto per la patente di guida ?
Per la visita medica, necessaria per l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici, ci si può rivolgere ad uno dei
seguenti medici:
• Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale
• Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
• Medico militare
• Medico della Polizia di Stato
• Medico del ruolo dei medici del ministero della
Salute
• Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
• Ispettore medico del ministero del Lavoro
17.
Come presentare una richiesta all’ufficio della
motorizzazione se non posso andare personalmente ?
Se non si ha la possibilità di andare
personalmente presso un ufficio della motorizzazione per presentare o
concludere una pratica è possibile servirsi della delega.
Si può infatti incaricare un’altra persona a
svolgere le procedure previste per le pratiche di motorizzazione,
l’importante è che questa persona sia munita di un
documento di identità valido e di delega su carta semplice
sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del
documento di identità del delegante in corso di
validità.
18.
Sono stato invitato a visita in Commissione medica locale per accertare
i requisiti psico-fisici per la patente di guida, di cosa si tratta ?
La Commissione medica locale è una struttura
costituita presso le autorità sanitarie di ogni capoluogo di
provincia.
Questa Commissione è chiamata ad accertare i requisiti
psico-fisici previsti per la guida di veicoli nei riguardi di categorie
di utenti con situazioni cliniche o di età che possano far
sorgere dei dubbi circa l’idoneità e la sicurezza
della guida.
19.
Cosa posso fare se dopo aver effettuato la visita di rinnovo patente in
Commissione medica locale ho ottenuto un periodo di validità
inferiore alle mie aspettative ?
Chiunque debba sostenere una visita in Commissione
medica locale, ad esempio per il conseguimento o il rinnovo della
patente di guida, ha la possibilità di presentare un ricorso
avverso il giudizio della stessa. Nel caso in cui l’esito
dell’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti non sia
considerato “giusto” infatti, si può
fare opposizione presso il ministero dei Trasporti entro 30 giorni dal
ritiro del certificato medico della Commissione.
Il ricorso dovrà riportare i
dati anagrafici del ricorrente, gli estremi del provvedimento
impugnato, completo di data ed autorità che lo ha emanato,
le motivazioni del ricorso, data e firma del ricorrente. Al ricorso
dovranno essere allegati l’originale o la copia autenticata
del certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale e
ogni altra documentazione si ritenga utile per la definizione del
ricorso. A seguito del ricorso il ministero dispone una visita
collegiale che effettuata dalla Commissione medica superiore
(presso l'Unità sanitaria territoriale delle
Ferrovie dello Stato).
La Commissione medica superiore invita l'interessato a sottoporsi a
visita collegiale e l’esito della visita viene inviato al
Dipartimento trasporti terrestri, che predispone apposito decreto a
firma del ministro o di viceministro/sottosegretario di Stato delegato.